Art. 14.
(Prima formazione dell'albo).

      1. Il Ministro della giustizia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, nomina una commissione, con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e alla sua tenuta fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine, dettando anche le relative disposizioni procedurali.
      2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero della giustizia

 

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ed è composta da: un magistrato di Corte di cassazione, che la presiede; due magistrati ordinari; due docenti universitari nelle discipline riguardanti la traduzione e l'interpretazione di conferenza designati dal Ministro dell'università e della ricerca; quattro consiglieri dell'associazione «Comitato ALTRINIT» e due rappresentanti delle associazioni di categoria.
      3. Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal personale del Ministero della giustizia.
      4. In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano di età.
      5. Fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine le domande di iscrizione all'albo vanno dirette dagli interessati al Ministero della giustizia.
      6. La commissione delibera con la presenza di almeno sette membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci. In caso di parità prevale il voto del presidente.
      7. Completata la formazione dell'albo, e comunque entro sei mesi dal suo insediamento, la commissione deposita l'albo presso il Ministero della giustizia, il quale ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso.
      8. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo dei traduttori e interpreti si fa fronte attraverso i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo.
      9. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione dell'esercizio professionale si fa fronte con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei candidati da stabilire col regolamento di cui all'articolo 10.